RISCHIO INCENDIO NEI CONDOMINI: NUOVI OBBLIGHI PER IL PROGETTISTA E L’AMMINISTRATORE

RISCHIO INCENDIO NEI CONDOMINI

A seguito dell’evento catastrofico della Grenfell Tower a Londra il rischio incendio nei condomini è balzato all’attenzione comune. In Italia, secondo fonti del Ministero degli Interni – Dipartimento VV. FF. –  gli incendi che interessano le facciate degli edifici civili sono meno rilevanti, sia  in numero che in gravità degli eventi,  rispetto a ciò che avviene in altri  paesi europei ed in particolare rispetto ai paesi del Nord Europa.

Questo in virtù del fatto che le caratteristiche costruttive dell’ingente patrimonio edilizio esistente (edifici piuttosto datati realizzati in laterizio ed intonaco) costituiscono di per sé un ostacolo alla propagazione del fuoco. Negli ultimi 10-15 anni, tuttavia, la situazione è progressivamente cambiata e cambierà ulteriormente in considerazione dell’obiettivo “ EEQZ” Edifici a energia quasi zero.

Infatti  le modalità costruttive sono mutate in considerazione della necessità imperativa di  dover isolare gli edifici in modo importante, evitando il più possibile la formazione  di ponti termici strutturali, il che significa, in buona sostanza, l’esigenza di portare all’esterno dell’involucro il sistema isolante con soluzioni quali il Cappotto o la Parete Ventilata.

Il 6 febbraio 2019 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il nuovo Decreto del Ministero dell’Interno che è entrato in vigore il 6 maggio 2019 concernente modifiche ed integrazioni all’allegato del decreto n. 246 del 16 maggio 1987 sulle norme di sicurezza per gli edifici di civile abitazione.

In particolare sia per i nuovi edifici che per le ristrutturazioni degli edifici esistenti il Legislatore si è preoccupato di porre attenzione al rischio incendio nei condomini e a perseguire l’obiettivo fondamentale di limitare la probabilità di propagazione del fuoco sulle facciate condominiali.        

Ecco i due aspetti fondamentali del D.M del 25/01/2019:

1-   Ferma restando l’immediata applicazione delle disposizioni per gli edifici di civile abitazione di nuova realizzazione (quindi da “volontario” il citato documento diventa “obbligatorio” ) le novità che si evincono dal nuovo decreto sono però relative alle tempistiche di adeguamento per gli edifici esistenti.

2- Nel DM del 25 Gennaio 2019 sono definiti  i Livelli di Prestazione “L.P.” per le diverse tipologie di edifici come segue:

– L.P. 0 per edifici di tipo a) (altezza antincendio da 12 m a 24 m);
– L.P. 1 per edifici di tipo b) e c) (altezza antincendio oltre 24 m a 54 m);
– L.P. 2 per edifici di tipo d) (altezza antincendio oltre 54 m fino a 80);
– L.P. 3 per edifici di tipo e) (altezza antincendio oltre 80 m);

Ai vari Livelli di Prestazione  LP0 – LP3 corrispondono differenti adempimenti , ossia la regola tecnica prevede, per ogni Livello di Prestazione, compiti e funzioni per il responsabile dell’attività e per gli occupanti, le misure da attuare in caso d’incendio (L.P. 0), le misure antincendio preventive, la pianificazione dell’emergenza e il centro di gestione dell’emergenza (L.P. 3).   L’elenco completo delle attività e delle prescrizioni per ogni tipologia di L.P. è presente nelle tabelle del DM del 25 Gennaio 2019 

Articolo Realizzato dall’Ing. Carlo Castoldi, Comitato Tecnico Scientifico di Rete Irene

VEDI DOCUMENTO DI APPROFONDIMENTO

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